Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992 n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dalla l. 11 febbraio 1992 n. 141.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1983
Confronto con la versione in vigore dal 2 febbraio 1983 al 1 gennaio 1993. 130 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: Nei casi di catastrofe o di calamita' naturale, dichiarati col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e i procuratori puo' adottare i provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione, anche a favore degli avvocati, dei procuratori e dei praticanti procuratori iscritti alla Cassa che risiedano od esercitino la professione in comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto e che, a causa di esso, abbiano subito un danno comunque incidente sulla loro attivita' professionale. I provvedimenti di cui al comma precedente possono essere adottati a favore dei superstiti delle persone ivi indicate, i quali siano titolari di pensione di riversibilita' o indiretta ovvero abbiano il diritto a conseguirla.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 11 FEBBRAIO 1992 N. 141
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1983-01-28;21~artunico · fonte del testo
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