L'articolo 285 del codice civile e' sostituito dal seguente: "Art. 285 - Condizioni per la legittimazione dopo la morte dei genitori. - Se uno dei genitori ha espresso in un testamento o in un atto pubblico la volonta' di legittimare i figli naturali, questi possono, dopo la morte di lui, domandare la legittimazione se sussisteva la condizione prevista nel numero 2) dell'articolo precedente. In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge o, in loro mancanza, a due tra i prossimi parenti del genitore entro il quarto grado".

Testo vigente dal 23 maggio 1975

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1975-05-19;151~art126 · fonte del testo

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