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[1]Al quarto comma dell'art. 61 a) della legge 17 luglio 1890 n. 6972, sono aggiunte le seguenti parole:
[2]«Sentito preventivamente, in questi casi, il parere delle Giunte provinciali amministrative, investite della tutela sugli Enti da consorziare».
[3]Nel secondo comma dell'art. 61 c) della stessa legge sono soppresse le parole: «e costituita d'ufficio».
[4]Tra il secondo e il terzo comma dell'art. 61 c) e' inserito il seguente:
[5]«Il Prefetto o il Ministro, secondo che si tratti di istituti di una stessa Provincia o di Provincie diverse, possono anche costituire d'ufficio la federazione, previo parere delle Giunte provinciali amministrative investite della tutela sugli istituti da federare».
Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 22 dicembre 2008
