Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1926
Confronto con la versione in vigore dal 16 luglio 1926 al 22 dicembre 2008. 258 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Al secondo e al terzo comma dell'art. 31 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, sono sostituiti i seguenti:
tolto: «Le riforme degli statuti organici e delle Amministrazioni, le fusioni e le mutazioni del fine delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere proposte:
tolto: a) dall'Amministrazione interessata, o dalla Congregazione di carita' o dal Consiglio comunale, se l'istituzione interessi un solo Comune;
tolto: b) dall'Amministrazione, o da una delle Congregazioni di carita', o da uno dei Consigli comunali o provinciali interessati, se l'istituzione interessi due o piu' Comuni della stessa diverse o Provincie;
tolto: c) dall'Amministrazione, se si tratti di istituzione che estenda l'assistenza e la beneficenza al territorio dell'intero Stato.
tolto: «Nell'ipotesi di cui alla lettera a), assunta da uno dei capi locali suindicati l'iniziativa della riforma, la relativa posta deve essere comunicata per il parere agli altri corpi.
tolto: «Nell'ipotesi di cui alla lettera b) e' sufficiente promuovere sulle proposte dell'Amministrazione, il parere del Consiglio dei Consigli provinciali interessati; sulle proposte delle congregazioni di carita' o dei Consigli comunali i pareri del consiglio o dei Consigli provinciali e quello dell'Amministrazione; sulle proposte del Consiglio o di uno dei Consigli provinciali, il parere degli altri Consigli provinciali, quando non e' il caso, e quello dell'Amministrazione.
tolto: «I pareri devono essere emessi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della proposta. Trascorso tale termine le Amministrazioni e i Consigli che siano invitati a pronunciarsi e non abbiano adottato alcuna deliberazione, sono senz'altro reputati assenzienti.
tolto: «Nell'ipotesi di cui alla lettera c) non e' necessario sempre sulla proposta dell'Amministrazione il parere di altri corpi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1926-06-17;1187~art9 · fonte del testo
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