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[1]L'art. 29 del citato R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, e' modificato come segue:

[2]All'art. 58 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e' sostituito il seguente:

[3]«Quando non avvenga il concentramento previsto dai precendenti articoli, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza possono essere riunite per gruppi, dipendenti da una o piu' Amministrazioni secondo l'affinita' degli scopi rispettivi.

[4]«Il raggruppamento e' proposto dal Prefetto o dal Sottoprefetto, o, a norma dell'art. 62 della legge, dalle Amministrazioni, dalle Congregazioni di carita' e dai Consigli comunali interessati i quali, tenendo conto delle speciali disposizioni delle tavole di fondazione, propongono altresi', per gli Enti raggruppati, un regolamento organico, affidando, in base a questo, la gestione unica degli Enti stessi ad un Consiglio di amministrazione incaricato di provvedere all'esecuzione di tutti gli obblighi speciali dei singoli statuti.

[5]«Quando il raggruppamento risulti necessario od opportuno, agli effetti del coordinamento della beneficenza locale, della riduzione delle spese di gestione, la relativa proposta, di mancanza della iniziativa delle Amministrazioni e dei corpi interessati, puo' essere formulata di ufficio dal Prefetto o dal Sottoprefetto.

[6]«Le istituzioni che abbiano fini identici possono anche, con la stessa procedura, essere fuse in unico Ente.

[7]«In tutti i casi il provvedimento e' adottato con le norme di cui all'ultimo comma dell'art. 62».

Testo in vigore dal 16 luglio 1926 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1926-06-17;1187~art7 · fonte del testo

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