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Durante dieci anni dall'attuazione della presente legge, e per i mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, e' ridotta di tre quarti la tassa di registro sugli atti di aggiudicazione agli Istituti, sugli atti di vendita da parte di essi degli immobili aggiudicati ai medesimi, e sugli atti di cessione di crediti ipotecari. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 dicembre 1905, n. 592
1La L. 22 dicembre 1905, n. 592 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che "E' prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito nell'art. 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il benefizio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati, in dipendenza dei mutui stipulati fino al 31 dicembre 1895".
Testo in vigore dal 12 gennaio 1906 al 22 dicembre 2008
