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Durante dieci anni dall'attuazione della presente legge, e per i mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, e' ridotta di tre quarti la tassa di registro sugli atti di aggiudicazione agli Istituti, sugli atti di vendita da parte di essi degli immobili aggiudicati ai medesimi, e sugli atti di cessione di crediti ipotecari.
Testo in vigore dal 13 giugno 1896 al 12 gennaio 1906
