[1](Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]E' prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito dall'articolo 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati che, in dipendenza dei mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, si faranno dai Crediti fondiari.

Testo vigente dal 27 maggio 1910

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art101 · fonte del testo

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