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[1]E' accordato per un decennio, dal giorno in cui andra' in vigore la presente legge, un compenso per la costruzione in Italia delle macchine e delle caldaie per uso della navigazione.
[2]Tale compenso sara' commisurato per le macchine in ragione di lire 12,50 per cavallo indicato, e per le caldaie in ragione di lire 9,50 per quintale.
[3]COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 NOVEMBRE 1900, N. 377, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 1901, N. 176. 4
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 28 giugno 1906, n. 260
4La L. 28 giugno 1906, n. 260 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, concernente i provvedimenti stessi, sono, colle modificazioni di cui negli articoli seguenti, prorogate fino al 30 giugno 1908".
Testo in vigore dal 13 luglio 1906 al 1 luglio 1911
