Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 luglio 1906 al 1 luglio 1911. Leggi il testo vigente →

[1]E' accordato per un decennio, dal giorno in cui andra' in vigore la presente legge, un compenso per la costruzione in Italia delle macchine e delle caldaie per uso della navigazione.

[2]Tale compenso sara' commisurato per le macchine in ragione di lire 12,50 per cavallo indicato, e per le caldaie in ragione di lire 9,50 per quintale.

[3]COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 NOVEMBRE 1900, N. 377, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 1901, N. 176. 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 giugno 1906, n. 260

4

La L. 28 giugno 1906, n. 260 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, concernente i provvedimenti stessi, sono, colle modificazioni di cui negli articoli seguenti, prorogate fino al 30 giugno 1908".

Testo in vigore dal 13 luglio 1906 al 1 luglio 1911

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 luglio 1906

Confronto con la versione in vigore dal 24 maggio 1901 al 13 luglio 1906.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 giugno 1906, n. 260

    La L. 28 giugno 1906, n. 260 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni contenute nei capi I e II della legge 23 luglio 1896, n. 318, sui provvedimenti a favore della marina mercantile, e quelle della legge 16 maggio 1901, n. 176, concernente i provvedimenti stessi, sono, colle modificazioni di cui negli articoli seguenti, prorogate fino al 30 giugno 1908".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art5 · fonte del testo

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