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[1]E' accordato per un decennio, dal giorno in cui andra' in vigore la presente legge, un compenso per la costruzione in Italia delle macchine e delle caldaie per uso della navigazione.

[2]Tale compenso sara' commisurato per le macchine in ragione di lire 12,50 per cavallo indicato, e per le caldaie in ragione di lire 9,50 per quintale.

[3]Nel caso in cui agli scafi di ferro o acciaio, costruiti in Italia, si volessero applicare macchine e caldaie costruite all'estero, queste, per godere del compenso come sovra rispettivamente stabilito, dovranno aver pagato il dazio d'introduzione nello Stato.

Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 24 maggio 1901

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art5 · fonte del testo

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