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[1]E' accordato per un decennio, dal giorno in cui andra' in vigore la presente legge, un compenso per la costruzione in Italia delle macchine e delle caldaie per uso della navigazione.
[2]Tale compenso sara' commisurato per le macchine in ragione di lire 12,50 per cavallo indicato, e per le caldaie in ragione di lire 9,50 per quintale.
[3]((COMMA ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 NOVEMBRE 1900, N. 377, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 MAGGIO 1901, N. 176)).
Testo in vigore dal 24 maggio 1901 al 13 luglio 1906
