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[1]Per la concessione delle patenti di sanita' ai bastimenti nazionali ed esteri diretti all'estero si pagheranno:
[2]Lire 0,25 dalle navi a vela di portata inferiore alle 51 tonnellate;
[3]Lire 0,50 dalle navi a vela che abbiano una stazza fra le 51 e le 100 tonnellate;
[4]Lire 2,00 dalle navi a vela di portata superiore alle 501 tonnellate e dalle navi a vapore di portata inferiore alle 501 tonnellate;
[5]Lire 5,00 dai piroscafi di portata superiore. 7
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 marzo 1923, n. 830
7Il Regio Decreto 22 marzo 1923, n. 830 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "I diritti previsti dall'art. 30 per la concessione delle patenti di sanita' sono portati rispettivamente a lire 2, 5, 15 e 25".
Testo in vigore dal 1 maggio 1923 al 10 agosto 1947
