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[1]Per la concessione delle patenti di sanita' ai bastimenti nazionali ed esteri diretti all'estero si pagheranno:
[2]Lire 0,25 dalle navi a vela di portata inferiore alle 51 tonnellate;
[3]Lire 0,50 dalle navi a vela che abbiano una stazza fra le 51 e le 100 tonnellate;
[4]Lire 2,00 dalle navi a vela di portata superiore alle 501 tonnellate e dalle navi a vapore di portata inferiore alle 501 tonnellate;
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 marzo 1923, n. 830
7Il Regio Decreto 22 marzo 1923, n. 830 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "I diritti previsti dall'art. 30 per la concessione delle patenti di sanita' sono portati rispettivamente a lire 2, 5, 15 e 25".
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665
19Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I diritti previsti dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dall'art. 2, secondo comma del regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, per la concessione delle patenti di sanita', sono aumentati come segue: a) a lire 20 per le navi a vela di stazza netta inferiore alle 51 tonnellate; b) a lire 50 per le navi a vela di stazza netta fra le 51 e le 100 tonnellate; c) a lire 150 per le navi a vela di stazza netta superiore alle 100 tonnellate e per le navi a propulsione meccanica di stazza netta inferiore alle 501 tonnellate; d) a lire 250 per le navi a propulsione meccanica di stazza netta superiore alle 501 tonnellate".
L. 22 febbraio 1952, n. 115
21La L. 22 febbraio 1952, n. 115 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "I diritti previsti dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per la concessione delle patenti di sanita' sono fissati come segue: a lire 35 per le navi a vela di stazza netta inferiore alle 51 tonnellate; a lire 90 per le navi a vela di stazza netta fra le 51 e le 100 tonnellate; a lire 265 per le navi a vela di stazza netta superiore alle 100 tonnellate e per le navi a propulsione meccanica di stazza netta inferiore alle 501 tonnellate; a lire 440 per le navi a propulsione meccanica di stazza netta superiore alle 501 tonnellate".
Testo in vigore dal 1 aprile 1952 al 25 marzo 1963
