I diritti previsti dall'art. 30 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto 22 marzo 1923, n. 830, e dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665, per la concessione delle patenti di sanita' sono fissati come segue: a lire 35 per le navi a vela di stazza netta inferiore alle 51 tonnellate; a lire 90 per le navi a vela di stazza netta fra le 51 e le 100 tonnellate; a lire 265 per le navi a vela di stazza netta superiore alle 100 tonnellate e per le navi a propulsione meccanica di stazza netta inferiore alle 501 tonnellate; a lire 440 per le navi a propulsione meccanica di stazza netta superiore alle 501 tonnellate.

Testo vigente dal 18 marzo 1952

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-02-22;115~art7 · fonte del testo

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