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[1]Le navi a vela nazionali e le estere equiparate, in virtu' di trattati, alle nazionali, le quali, provenienti da porti situati fuori del Mediterraneo, approdino a un porto, a una rada o spiaggia dello Stato, per operazioni di commercio, pagheranno per tassa di ancoraggio:
- a)L. 1 per ogni tonnellata di stazza netta, se hanno una stazza netta di 100 tonnellate o meno;
- b)L. 1.50 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le prime 100.
[2]Questa tassa e' valevole per un anno qualunque sia il numero degli approdi che effettuassero in tale periodo di tempo. 19
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665
19Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 665 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La tassa di ancoraggio stabilita dall'art. 21 della legge 23 luglio 1896, n. 318, modificato dal regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2284, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, per le navi a vela nazionali e per le estere equiparate, in virtu' dei trattati, alle nazionali, provenienti da porti situati fuori del Mediterraneo, e' aumentata come segue: a) a lire 10 per ogni tonnellata di stazza netta non eccedente le cento; b) a lire 15 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le prime cento".
Testo in vigore dal 10 agosto 1947 al 1 aprile 1952
