Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 luglio 1896 al 15 febbraio 1925. Leggi il testo vigente →

[1]Le navi a vela nazionali e le estere equiparate in virtu' dei trattati alle nazionali, le quali, provenienti da porti situati fuori del Mediterraneo, approdino a un porto, a una rada o spiaggia dello Stato, per operazioni di commercio, pagheranno per tassa di ancoraggio:

  • a)Lire 0,50 per ogni tonnellata, se hanno la portata di 100 tonnellate o meno;
  • b)Lire 0,80 per ogni tonnellata eccedente le prime 100.

[2]Questa tassa e' valevole per un anno qualunque sia il numero degli approdi che effettuassero in tale periodo di tempo.

Testo in vigore dal 24 luglio 1896 al 15 febbraio 1925

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1896-07-23;318~art21 · fonte del testo

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