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[1]((Le navi a vela nazionali e le estere equiparate, in virtu' di trattati, alle nazionali, le quali, provenienti da porti situati fuori del Mediterraneo, approdino a un porto, a una rada o spiaggia dello Stato, per operazioni di commercio, pagheranno per tassa di ancoraggio:
- a)L. 1 per ogni tonnellata di stazza netta, se hanno una stazza netta di 100 tonnellate o meno;
- b)L. 1.50 per ogni tonnellata di stazza netta eccedente le prime 100.
[2]Questa tassa e' valevole per un anno qualunque sia il numero degli approdi che effettuassero in tale periodo di tempo)).
Testo in vigore dal 15 febbraio 1925 al 10 agosto 1947
