All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100.000 milioni per l'anno 1991, in lire 225.000 milioni per l'anno 1992 e in lire 325.000 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 81/363 e n. 87/167) (limiti di impegno)". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 16 gennaio 1992

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 25/1993

    Questione infondata
    29 gennaio 1993

    Per le leggi pluriennali di spesa che si protraggono anche negli esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale, non è sufficiente la puntuale copertura finanziaria degli oneri relativi alla durata di quest'ultimo, dovendosi indicare - in aggiunta ad essa - una previsione ragionevole e credibile di risorse per far fronte agli oneri gravanti sugli esercizi successivi, sempreché, in tali esercizi, le quote assumano andamenti marcatamente crescenti e richiedano perciò un fabbisogno ulteriore rispetto a quello previsto per l'ultimo anno del triennio. Detta copertura aggiuntiva non è invece necessaria se - come nel caso delle leggi impugnate - non si ravvisi un apprezzabile scostamento rispetto alle previsioni di spesa gravanti nell'anno di massima esposizione finanziaria nel triennio: ciò che, a fronte di un presumibile andamento non regressivo del flusso delle entrate, realizza una ragionevole coerenza tra onere coperto nel triennio e onere a regime. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalità degli artt. 7, comma primo, L. n. 431 del 1991; 9, commi primo e secondo, L. n. 433 del 1991; 4, comma primo, L. n. 140 del 1992; 1, comma secondo, e 5, d.l. n. 5 del 1992, conv. in L. n. 216 del 1992; 7, 11 e 14, comma primo, d.l. n. 9 del 1992, conv. in L. n. 217 del 1992, sollevate - in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost. - sotto il profilo della mancanza di copertura finanziaria per gli esercizi successivi al triennio 1992-1994). - S. n. 384/1991.

    Art. 2 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1992) · Art. 81 cost. · Art. 11-bis Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio · Art. 7 Rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1989, n. 234

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1991-12-31;431~art7 · fonte del testo

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