All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 27, valutato in lire 74.400 milioni per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "industria cantierista e armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)". All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 9, 27 e 30 per gli anni 19891991, nonche' degli articoli 2, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17 per gli anni 1989, 1990 e 1991, complessivamente valutato in lire 115,6 miliardi per il 1989, 150 miliardi per il 1990 e 318 miliardi per il 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando parzialmente l'apposito accantonamento "Industria cantieristica ed armatoriale (Direttiva CEE n. 87/167)" Per il completamento degli interventi finalizzati alla ristrutturazione dell'industria navalmeccanica, nel quadro della Direttiva CEE n. 81/363, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 12 giugno 1985, n. 295, e' ulteriormente integrata della complessiva somma di lire 580 miliardi in ragione di lire 230 miliardi per l'anno 1989, lire 285 miliardi per l'anno 1990 e lire 65 miliardi per l'anno 1991. Le somme di cui al comma 3 sono cosi' ripartite nel triennio:

  • a)1989: lire 230 miliardi per costruzioni e trasformazioni navali;
  • b)1990: lire 220 miliardi per costruzioni e trasformazioni navali e lire 65 miliardi per credito navale quale limite d'impegno;
  • c)1991: 65 miliardi per credito navale quale limite d'impegno. All'onere derivante dall'applicazione del comma 3 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stazionamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento "Industria cantieristica e armatoriale (Direttiva CEE n. 81/363)". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-06-14;234~art37 · fonte del testo

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