Articolo abrogato dal d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla l. 23 dicembre 1996, n. 647.
Abrogato dal 22 ottobre 1996
Articolo abrogato dal d.l. 21 ottobre 1996, n. 535, convertito con modificazioni dalla l. 23 dicembre 1996, n. 647.
Abrogato dal 22 ottobre 1996
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1992
Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1992 al 22 ottobre 1996. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, determina, con proprio decreto, la tipologia delle iniziative cui destinare in via prioritaria i benefici, in relazione alla loro conformita' all'interesse dell'economia nazionale ed alla loro rispondenza alle finalita' di adeguamento strutturale della flotta. Le imprese armatoriali che intendono ottenere la concessione dei contributi di cui al comma 1 presentano al Ministero della marina mercantile, oltre ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni, anche idonea documentazione comprovante lo stato di consistenza e la situazione patrimoniale e finanziaria delle imprese stesse, nonche' i programmi di sviluppo aziendale che esse intendono realizzare mediante i contributi richiesti, con particolare riferimento al settore d'impiego delle unita' da assistere.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 1996, N. 535, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 647
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1991-12-31;431~art6 · fonte del testo
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