Per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1, il Ministro della marina mercantile autorizza le imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei limiti degli importi del contributo concesso, con istituti di credito nazionali od europei, i quali possono operare anche in deroga alle proprie norme statutarie. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 e' a carico dello Stato ed i relativi importi sono corrisposti direttamente agli istituti di credito che hanno concesso i mutui anzidetti, alle scadenze di cui al comma 3, in venti rate semestrali, secondo modalita' stabilite con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della marina mercantile. Con lo stesso decreto sono individuati gli istituti di credito che intendono operare nel settore. I contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 prevedono un piano di ammortamento con scadenze semestrali, al 30 giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, per la durata di dieci anni. (( Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1, sono determinati dal Ministero del tesoro. )) Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla notifica dell'autorizzazione e dietro presentazione di un piano di ammortamento calcolato in relazione ad un tasso di interesse piu' favorevole di quello praticato dagli istituti di credito, possono rivolgere al Ministro della marina mercantile istanza per rinunciare alla accensione del mutuo e per ottenere che i contributi di cui al comma 1 dell'articolo 1 siano corrisposti direttamente ad esse in venti rate semestrali, secondo il piano di ammortamento presentato.

Testo vigente dal 22 ottobre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 22 ottobre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 16 gennaio 1992 al 22 ottobre 1996. 41 parole tolte, 14 parole aggiunte.

… giugno ed al 31 dicembre di ciascun anno, per la durata di dieci anni. tolto: I aggiunto: Le condizioni ed il tasso di interesse dei contratti per l'accensione dei mutui di cui al comma 1 tolto: prevedono un tasso di interesse non superiore a quello fissato con il decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 4 dell'articolo 9 della citata legge n. 234 del 1989, in vigore al momento della stipula dei contratti medesimiaggiunto: , sono determinati dal Ministero del tesoro. Le imprese autorizzate alla accensione dei mutui di cui al comma 1, entro …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-12-31;431~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari