Il contributo di cui all'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, corrisposto con le modalita' di cui all'articolo 2 della presente legge, e' concesso e liquidato, in via provvisoria, dopo l'inizio dei lavori di costruzione o di trasformazione, per un importo non superiore al 75 per cento del prezzo ritenuto accettabile, per i lavori medesimi, dal Ministero della marina mercantile, previa presentazione, da parte dell'impresa interessata, di idonea fideiussione bancaria. La fideiussione, nel caso di decadenza per qualsiasi ragione dell'impresa beneficiaria, in tutto o in parte, dal diritto al contributo e di conseguente anticipata estinzione, totale o parziale, del mutuo da essa acceso, garantisce la restituzione allo Stato degli importi che lo Stato abbia versato o debba versare all'istituto di credito finanziatore per capitale, interessi ed oneri. La fideiussione e' prestata fino alla concessione del contributo in via definitiva ai sensi del comma 2 del presente articolo. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso e liquidato, in via definitiva, alla conclusione dei lavori di costruzione o di trasformazione, sulla base del prezzo congruo definitivamente accertato in tale momento, nonche' del calcolo per riferire, ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, il contributo alla data di stipulazione del contratto o alla data di inizio dei lavori. Al comma 9 dell'articolo 2 della citata legge n. 234 del 1989, sono soppresse le parole: "e per un periodo non superiore a trenta mesi". Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 si provvede nei limiti degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 1 della presente legge.

Testo vigente dal 16 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-12-31;431~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari