Art. 2 — IL D.LGS. 29 MARZO 2004, N. 102 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA
La riduzione della limitazione percentuale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, disposta dall'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, si intende riferita soltanto alle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali del novembre 1994. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 LUGLIO 1996, N. 380 Esclusivamente per gli eventi calamitosi verificatisi nel 1995, le regioni deliberano, ai sensi dall'articolo 2, comma 1, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, la proposta di declaratoria della eccezionalita' dell'evento calamitoso entro il 15 luglio 1996. Le disposizioni di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni, possono essere recepite negli statuti dei consorzi di difesa di cui all'articolo 10 della medesima legge n. 185 del 1992 con le modalita' e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.
Testo vigente dal 8 maggio 2004
