L'iscritto, all'atto della richiesta della pensione ai sensi della presente legge, e il titolare della pensione gia' liquidata, ogni qualvolta ne sia fatta richiesta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono tenuti a rilasciare, su apposito modulo predisposto dall'Istituto stesso, una dichiarazione sottoscritta sotto la propria personale responsabilita' dalla quale risulti il possesso dei requisiti di cui al punto 4) dell'art. 1. L'Istituto ha facolta' di controllare, all'atto della presentazione della domanda di pensione, che il richiedente possiede i requisiti cui e' condizionato dalla presente legge il diritto alla pensione, e successivamente, che i requisiti stessi non siano venuti meno.

Testo vigente dal 2 febbraio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;5~art6 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari