Qualora il titolare della pensione liquidata a norma della presente legge si rioccupi prima del compimento del 60° anno di eta', alle dipendenze di imprese esercenti miniere, cave e torbiere, viene sospesa, nei suoi confronti, per tutta la durata dell'occupazione, l'erogazione della pensione e della integrazione di cui al comma primo, punto 1) del precedente art. 3. Il datore di lavoro il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge, in eta' inferiore ai 60 anni, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione corrisposta al dipendente e fino a concorrenza del relativo ammontare l'intero importo della pensione e della integrazione sopra indicate e di versare detto importo all'istituto nazionale della previdenza sociale, che l'accredita alla Gestione. Qualora il titolare della pensione si rioccupi, prima del compimento del 60° anno di eta', alle dipendenze di aziende di settori diversi da quelli indicati al precedente comma, con guadagno continuativo e normale, viene sospesa, nei suoi confronti, per tutta la durata dell'occupazione, l'erogazione della pensione integrativa di cui al comma primo, punto 1), lettera b) dell'art. 3 della presente legge e viene ridotta, nella misura stabilita dall'art. 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, la pensione di cui ai comma primo, punto 1), lettera a) dello stesso art. 3. Il datore di lavoro, il quale occupi alle proprie dipendenze pensionati per vecchiaia a norma della presente legge in eta' inferiore ai 60 anni, e' tenuto a detrarre dalla retribuzione del dipendente, fino a concorrenza del relativo ammontare, l'importo della quota di riduzione della pensione sopra indicata e l'intero importo della pensione integrativa. Egli deve provvedere a versare la somma complessiva, trattenuta sulla retribuzione del dipendente, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede ad accreditarla alla Gestione. Qualora il pensionato si rioccupi dopo il 60° anno di eta', il datore di lavoro ha l'obbligo di detrarre, dalla retribuzione corrisposta ai dipendente, sia per la pensione dell'assicurazione obbligatoria che per quella integrativa a carico della Gestione, la quota di riduzione di cui all'art. 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 55. Il datore di lavoro e' tenuto a versare l'importo della trattenuta stessa all'Istituto nazionale della previdenza sociale, che provvede ad accreditare alla Gestione speciale la quota di sua spettanza.

Testo vigente dal 2 febbraio 1960

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-01-03;5~art5 · fonte del testo

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