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Miscellanea
Riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere
Legge 3 gennaio 1960, n. 5
- Aggiornato al
- 1 gennaio 1963
- Articoli
- 15
- Versioni storiche
- 16
- Art. 1Gli addetti alle miniere, cave e torbiere hanno diritto, su domanda, alla liquidazione…
- Art. 2E' istituita, presso l'istituto nazionale della previdenza sociale, una Gestione speciale…
- Art. 3La Gestione corrisponde, a proprio carico, all'iscritto che abbia ottenuto la…
- Art. 4La Gestione corrisponde all'iscritto la pensione e la integrazione, di cui al comma…
- Art. 5Qualora il titolare della pensione liquidata a norma della presente legge si rioccupi…
- Art. 6L'iscritto, all'atto della richiesta della pensione ai sensi della presente legge, e il…
- Art. 7Agli effetti del disposto di cui al punto 3) dell'art. 1, la durata complessiva del…
- Art. 8Il 50 per cento degli oneri derivanti alla Gestione speciale dall'applicazione della…
- Art. 9Entro il 31 dicembre 1962 possono avvalersi della facolta' prevista dall'art. 1 i…
- Art. 10Negli anni di seguito indicati sono ammessi alla liquidazione delle prestazioni di cui…
- Art. 11Ferme restando le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo…
- Art. 12Spetta al Comitato: 1) vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti alla…
- Art. 13L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede annualmente alla compilazione del…
- Art. 14Le funzioni di sindaci della Gestione sono esercitate dal Collegio sindacale…
- Art. 15Per quanto non contemplato dalla presente legge, si intendono richiamate, se non in…
