L'Istituto nazionale della previdenza sociale, con delibera del consiglio di amministrazione da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce per quali fatti, atti, dati e qualita' personali, rilevanti ai fini dell'erogazione delle prestazioni, possa essere ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato e autenticata con le modalita' di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nei casi in cui risulti che la prestazione sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, la prestazione stessa sara' annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potra' essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dall'articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Testo vigente dal 27 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-04-23;155~art9 · fonte del testo

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