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I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalita' di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore e' assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed e' inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

  • a)ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
  • b)a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a). I detenuti non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Testo in vigore dal 24 aprile 1976 al 8 novembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1976-04-23;136~art8 · fonte del testo

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