((I degenti in ospedali e case di cura sono ammessi a votare nel luogo di ricovero, purche' siano elettori del Comune o della Provincia rispettivamente per la elezione del Consiglio comunale e provinciale. A tale effetto gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, ad sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto nel luogo di cura. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore e' assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura, comprovante il ricovero dell'elettore nell'istituto, ed e' inoltrata al Comune di destinazione per il tramite del direttore amministrazione o del segretario dell'istituto stesso. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

  • a)ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nel termine previsto dall'art. 26 del testo unico 5 aprile 1951, n. 203, al presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
  • b)a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione della avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a))).

Testo vigente dal 28 marzo 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-04-05;203~art39bis · fonte del testo

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