I detenuti aventi diritto al voto sono ammessi a votare con le modalita' di cui al successivo articolo 9 nel luogo di detenzione. A tale effetto gli interessati devono far pervenire non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore e' assegnato e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare in calce l'attestazione del direttore dell'istituto comprovante la detenzione dell'elettore, ed e' inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore stesso. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:

  • a)ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, all'atto della costituzione del seggio, al presidente di ciascuna sezione, il quale provvede subito a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
  • b)a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a). ((I detenuti possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui all'articolo 8, terzo comma, lettera b), della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.))

Testo vigente dal 8 novembre 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 8 novembre 2000

Confronto con la versione in vigore dal 24 aprile 1976 al 8 novembre 2000. 17 parole tolte, 25 parole aggiunte.

b) a rilasciare immediatamente, ai richiedenti, anche per telegramma, un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a). I detenuti tolto: non possono votare se non aggiunto: possono votare esclusivamente previa esibizione, oltre che tolto: del certificato aggiunto: della tessera elettorale, anche dell'attestazione di cui tolto: alla aggiunto: all'articolo 8, terzo comma, lettera b) tolto: del terzo commaaggiunto: , della legge 23 aprile 1976, n. 136, che, a cura del presidente del seggio speciale, e' ritirata ed allegata al tolto: talloncino di controllo del certificato elettorale aggiunto: registro contenente i numeri delle tessere elettorali dei votanti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1976-04-23;136~art8 · fonte del testo

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