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[1]Le questioni circa la competenza degli uffici. finanziari del Regno e delle Colonie, in materia di tasse ed imposte dirette, e quelle relative ai conflitti di competenza nella applicazione delle medesime, sono devolute al giudizio di una speciale sezione della Commissione centrale per le imposto dirette del Regno, presieduta dal presidente di quest'ultima e costituita:
- a)dai componenti della Commissione centrale di cui all'art. 3;
- b)da cinque membri scelti fra i membri della Commissione centrale per le imposte dirette del Regno, che non siano funzionari in attivita' di servizio dei Ministeri delle finanze e delle colonie; e i quali saranno nominati per un biennio con decreto del Ministro per le finanze da emanarsi, di concerto con quello per le colonie. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 23 maggio 1932 - Anno X
[2]VITTORIO EMANUELE.
[3]Mussolini - De Bono - Mosconi - Rocco.
[4]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 23 giugno 1932 al 16 dicembre 2009
