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Il ricorso alla Commissione centrale deve essere presentato dal contribuente entro tre mesi dalla notifica della decisione delle Commissioni di secondo grado o di appello funzionanti nelle rispettive Colonie e non sospende il pagamento delle tasse, imposte o delle eventuali penalita'. Il ricorso, redatto in carta bollata da L. 5, deve essere firmato dall'interessato oppure, in caso di piu' interessati, da uno di essi. Nel ricorso si esporranno il fatto, le questioni ed i capi della decisione contestata, indicando le disposizioni di legge che si affermano violate od erroneamente applicate e interpretate. I documenti uniti al ricorso potranno essere prodotti, in originale od in copie autentiche, in esenzione da tassa.

Testo in vigore dal 23 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-23;665~art4 · fonte del testo

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