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Contro le decisioni pronunciate dalle Commissioni di secondo grado o di appello, funzionanti nelle Colonie predette, sui reclami per tasse ed imposte dirette, presentati dai contribuenti secondo le disposizioni vigenti, e' ammesso il ricorso ad una Commissione centrale, istituita presso il Ministero delle colonie, limitatamente ai casi di violazione o di erronea applicazione od interpretazione delle disposizioni relative alle tasse ed imposte dirette in vigore nelle singole Colonie. Alla predetta Commissione centrale sono altresi' devoluti i ricorsi per violazione o falsa applicazione della legge contro decisioni delle Commissioni di secondo grado, che le vigenti disposizioni attribuiscono alla competenza della Corte d'appello della Libia e del Ministero delle colonie.

Testo in vigore dal 23 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-23;665~art2 · fonte del testo

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