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Il riconoscimento del servizio e' disposto con provvedimento del Ministro per la sanita', a seguito di domanda presentata dall'interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorita' consolare:

  • 1)attestato dell'autorita' sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalita' dell'ente o istituto alle cui dipendenze e' stato prestato il servizio;
  • 2)dichiarazione dell'ente o istituto estero predetto dalla quale risultino la qualita' e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella domanda. Il Ministro per la sanita', a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la sussistenza delle condizioni di equipollenza.

Testo in vigore dal 28 luglio 1960 al 13 marzo 1983

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1960-07-10;735~art2 · fonte del testo

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