Il servizio sanitario prestato all'estero da sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attivita' sanitaria nell'interesse pubblico e' riconosciuto ai fini dell'ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale.2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

2

La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 novembre 1985 n. 283 (in G.U. 1a s.s. 20.11.1985 n. 273) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735 (riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero) "nella parte in cui limita il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali"".

Testo vigente dal 21 novembre 1985

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 283/1985

    Ha colpito questo articolo
    13 novembre 1985

    L'art. 1 della l. 10 luglio 1960, n. 735, limitando il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali, crea una ingiustificata disparità di trattamento in quanto consente che un medesimo titolo venga valutato o meno, nella identità delle caratteristiche del posto da ricoprire, a seconda del tipo di amministrazione pubblica presso la quale detto posto è in organico. Pertanto, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1 l. 10 luglio 1960, n. 735, per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui limita il riconoscimento dei servizi medici prestati all'estero ai soli fini della valutazione in concorsi presso enti locali.

    Art. 1 Riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 1985

Confronto con la versione in vigore dal 28 luglio 1960 al 21 novembre 1985.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 12 - 15 novembre 1985 n. 283 (in G.U. 1a s.s. 20.11.1985 n. 273) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 10 luglio 1960, n. 735 (riconoscimento del servizio sanitario prestato dai medici italiani negli ospedali all'estero) "nella parte in cui limita il riconoscimento, nei modi affermati dalla legge medesima, dei servizi medici prestati all'estero, ai soli fini della valutazione nei concorsi presso gli enti locali"".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1960-07-10;735~art1 · fonte del testo

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