I cittadini degli altri Stati membri delle Comunita' europee sono ammessi alla prestazione di servizi veterinari nel territorio dello Stato italiano senza essere tenuti alla iscrizione nell'albo professionale. Essi devono tuttavia presentare al Ministero della sanita':

  • a)dichiarazione dalla quale risulti la natura della prestazione che l'interessato intende effettuare ed il luogo dell'esecuzione della stessa;
  • b)certificato della competente autorita' dello Stato di origine o di provenienza da cui risulti che l'interessato esercita legalmente la specifica attivita' o professione in detto Stato;
  • c)certificato attestante che l'interessato e' in possesso del diploma, certificato o altro titolo di cui all'allegato richiesto per la prestazione di servizi. In caso di urgenza, la dichiarazione, unitamente alla documentazione suindicata, puo' essere presentata successivamente all'effettuazione della prestazione, entro il termine di quindici giorni. La documentazione prevista nei commi precedenti deve essere di data non anteriore a dodici mesi da quella di presentazione. Il Ministero della sanita' da' comunicazione delle prestazioni di servizio all'ordine dei veterinari della provincia interessata.

Testo vigente dal 10 novembre 1984

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-11-08;750~art7 · fonte del testo

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