Art. 7 — La durata del permesso è di quattro anni

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La durata del permesso e' di tre anni. Il titolare del permesso ha diritto a due successive proroghe, ciascuna di due anni, se ha adempiuto agli obblighi derivanti dal permesso. Con il decreto di proroga del Ministro per l'industria e per il commercio e' approvato il programma tecnico e finanziario particolareggiato relativo al nuovo periodo di lavori. Chi sia decaduto dal permesso di ricerca o vi abbia rinunziato ovvero, alla scadenza, del termine delle proroghe, non abbia ottenuto la concessione, non puo' ottenere nuovo permesso di ricerca per la stessa area se non dopo un quinquennio dalla cessazione del permesso.

Testo in vigore dal 29 gennaio 1957 al 18 agosto 1967

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