Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano anche ai permessi di ricerca in corso alla data della sua entrata in vigore. Se il titolare del permesso ha adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dal permesso questo e' confermato con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, su istanza dei singoli titolari del permesso, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi. Il decreto indica quale parte del tempo trascorso dalla data in cui i permessi sono stati accordati debba essere considerata agli effetti dell'art. 7, approva il programma che il titolare del permesso deve svolgere per la prosecuzione della ricerca e stabilisce ogni altro obbligo dello stesso in conformita' delle disposizioni della presente legge. L'area del permesso deve essere ridotta nei limiti indicati nel precedente art. 3 con le modalita' indicate nei commi precedenti. I titolari dei permessi decadono dal permesso se non presentano l'istanza di conferma entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 29 gennaio 1957

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-01-11;6~art44 · fonte del testo

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