Art. 2 — Tassa di ancoraggio ridotta

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Le navi che sbarcano o imbarcano un numero di tonnellate di merci non eccedente il quinto o il decimo delle tonnellate della, loro stazza netta hanno la facolta' di pagare rispettivamente la meta' ed il quarto della tassa di ancoraggio piu' un diritto fisso di lire 5 per ogni tonnellata di stazza netta. Le navi che sbarcano o imbarcano un numero di tonnellate di merci non eccedente il ventesimo delle tonnellate della loro stazza netta possono pagare un diritto di lire 200 per ogni tonnellata di merce sbarcata o imbarcata. Quando la nave imbarca o sbarca passeggeri ha facolta' di pagare invece della, tassa d'ancoraggio un diritto fisso di lire 700 per ogni passeggero imbarcato o sbarcato, indipendentemente dalla, tassa ridotta che sia dovuta per le merci imbarcate o sbarcate nei limiti di cui ai due commi precedenti. Le tasse pagate in base a questo articolo sono valevoli soltanto per il porto nel quale le operazioni sono state compiute.

Testo in vigore dal 23 febbraio 1963 al 20 agosto 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art2 · fonte del testo

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