Art. 6 — Misure contro la discriminazioni di bandiera

Se le navi italiane vengono in un Paese straniero assoggettate al pagamento di tasse o di diritti marittimi non imposti alle navi di quel Paese o imposti in misura, diversa, le navi di detto Paese decadono dai benefici di cui agli articoli 1, 2 e 5, relativi al pagamento della tassa in abbonamento e delle tasse ridotte o diritti assimilati. La sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente e' dichiarata con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze e per il tesoro.

Testo vigente dal 23 febbraio 1963

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-09;82~art6 · fonte del testo

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