Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 40/1992

    Questione infondata
    5 febbraio 1992

    In materia creditizia, in base all'art. 5, n. 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, per quanto concerne l'istituzione, le autorizzazioni per l'esercizio, le approvazioni delle modifiche statutarie e la messa in amministrazione straordinaria o la liquidazione di enti e aziende di credito, spettano alla Regione specifiche competenze, sulle quali, in conseguenza della posizione di preminenza della disciplina attuativa dello Statuto speciale rispetto alla legge ordinaria, non possono incidere le leggi statali. Ne' in contrario varrebbe richiamare l'art. 1, terzo comma, del predetto d.P.R. n. 234 - in quanto la prevista riserva allo Stato della disciplina del risparmio, del credito e del controllo sugli enti, si riferisce ad interventi di carattere generale e deve coordinarsi con il citato art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 234 - o, tantomeno, le norme statali di recepimento della direttiva CEE n. 77/780 (l. n. 74 del 1985, d.P.R. n. 350 del 1985) che, invece, hanno fatto salve le attribuzioni in materia delle regioni a statuto speciale (art. 14, d.P.R. n. 350 del 1985, in applicazione del quale la Regione Trentino ha emanato la l. n. 1 del 1987).

    Art. 2 Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche · Art. 3 Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche · Art. 25 Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994. 132 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Gli atti costitutivi e gli statuti degli Enti devono adeguarsi alle disposizioni della presente legge e devono tra l'altro prevedere l'ammontare del capitale e le norme per il suo aumento, le categorie dei partecipanti in base agli ordinamenti in vigore, le modalita' di trasferimento dei titoli di partecipazione al capitale e disciplinare gli organi, l'organizzazione ed il funzionamento degli Enti. Gli statuti e le relative modifiche vengono approvati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Gli statuti degli Enti costituiti in forma di societa' per azioni e le relative modifiche sono approvati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-06-06;175~art3 · fonte del testo

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