Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 40/1992

    Questione infondata
    5 febbraio 1992

    In materia creditizia, in base all'art. 5, n. 3, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e delle Norme di attuazione emanate con d.P.R. 26 marzo 1977, n. 234, per quanto concerne l'istituzione, le autorizzazioni per l'esercizio, le approvazioni delle modifiche statutarie e la messa in amministrazione straordinaria o la liquidazione di enti e aziende di credito, spettano alla Regione specifiche competenze, sulle quali, in conseguenza della posizione di preminenza della disciplina attuativa dello Statuto speciale rispetto alla legge ordinaria, non possono incidere le leggi statali. Ne' in contrario varrebbe richiamare l'art. 1, terzo comma, del predetto d.P.R. n. 234 - in quanto la prevista riserva allo Stato della disciplina del risparmio, del credito e del controllo sugli enti, si riferisce ad interventi di carattere generale e deve coordinarsi con il citato art. 3, primo comma, del d.P.R. n. 234 - o, tantomeno, le norme statali di recepimento della direttiva CEE n. 77/780 (l. n. 74 del 1985, d.P.R. n. 350 del 1985) che, invece, hanno fatto salve le attribuzioni in materia delle regioni a statuto speciale (art. 14, d.P.R. n. 350 del 1985, in applicazione del quale la Regione Trentino ha emanato la l. n. 1 del 1987).

    Art. 2 Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche · Art. 3 Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche · Art. 25 Revisione della normativa in materia di credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1994

Confronto con la versione in vigore dal 10 giugno 1991 al 1 gennaio 1994. 68 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: L'autorizzazione per l'esercizio del credito fondiario, edilizio ed alle opere pubbliche puo' essere accordata soltanto ad Enti costituiti sotto forma di societa' per azioni. L'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia alle condizioni dalla stessa stabilite in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350. La costituzione di nuovi Enti non e' soggetta alle disposizioni previste dall'articolo 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-06-06;175~art2 · fonte del testo

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