Art. 13 — Insegnanti supplenti
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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3 versioni dal 1982
Confronto con la versione in vigore dal 2 agosto 1984 al 6 giugno 2012. 379 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Hanno titolo a partecipare alla riserva del 50 per cento dei posti stabilita nel primo concorso ordinario per il corrispondente personale supplente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche metropolitane, prevista dalla legge 20 maggio 1982, n. 270, gli insegnanti forniti dei prescritti requisiti per l'accesso ai ruoli metropolitani che abbiano svolto due anni di servizio non di ruolo ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981. Il personale supplente di cui al precedente comma ha titolo a partecipare, ai fini del conseguimento dell'abilitazione, qualora prescritta, alla sessione riservata, di cui all'articolo 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270. Hanno titolo ad essere immessi gradualmente in ruolo, nell'ordine in cui sono collocati nelle graduatorie da compilare per il corrispondente personale metropolitano, ai sensi della legge 20 maggio 1982, n. 270, gli insegnanti di cui al precedente primo comma, gia' abilitati, che abbiano prestato un anno di servizio in qualita' di supplente ai sensi dell'articolo 9 della legge 26 maggio 1975, n. 327, negli anni scolastici 1978-79, 1979-80 1980-81 e 1981-82, ovvero, per i paesi nei quali l'anno scolastico ha inizio in data diversa da quella del territorio metropolitano, abbiano prestato parimenti servizio durante uno dei tre predetti anni scolastici e fossero in servizio rispettivamente alla data del 9 settembre 1979, ala data del 9 settembre 1980 o alla data del 9 settembre 1981 o alla data del 9 settembre 1982, nonche' abbiano svolto almeno un altro anno di servizio di insegnamento nelle predette istituzioni scolastiche e culturali, nel sessennio antecedente al 10 settembre 1981. Gli insegnanti di cui al precedente comma sono immessi in ruolo dopo gli insegnanti di cui al precedente articolo 9. Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno. E' comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi', alle condizioni da essi previste, agli insegnanti comunque assunti presso le istituzioni statali scolastiche e culturali italiane all'estero. Il servizio prestato dovra' essere attestato con certificazione rilasciata dall'autorita' diplomatica o consolare competente.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1982-08-25;604~art13 · fonte del testo
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