Art. 5 — Disposizione transitoria
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1950 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'esecuzione delle sentenze di sfratto emanate in conseguenza della presente legge, anche se relative alla annata agraria 1948-49, rimane sospesa fino alla fine dell'annata agraria 1949-50.
Testo in vigore dal 3 luglio 1950 al 22 dicembre 2008
