Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
Quando non sono addotti motivi nuovi a sostegno dell'eccezione di incostituzionalità che investe una questione su cui la Corte costituzionale si è già pronunciata, ne' l'eccezione stessa è prospettata sotto profili nuovi prima non considerati, non vi è ragione di discostarsi dalla precedente pronuncia. (La massima si riferisce alla questione di legittimità costituzionale delle norme istitutive delle sezioni specializzate agrarie sotto il profilo della proporzione numerica fra le due categorie di membri componente il collegio, decisa dalla Corte costituzionale nel senso della non fondatezza, con la sentenza n. 76 del 1961).
Art. 5 Contratto di affitto dei fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo · Art. 1 Rettifica degli articoli 2 e 5 della legge 25 giugno 1949, n. 353, sulla proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione · Art. 2 Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione · Art. 102 cost.
Essendo cessata per effetto di una sentenza della Corte costituzionale l'efficacia di una disposizione di legge, rimane escluso che in ordine ad essa si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte, sicché la questione di legittimità costituzionale proposta rispetto alla stessa è da dichiarare manifestamente infondata. (Nella specie l'ordinanza di rimessione investiva la legittimità costituzionale dell'art. 1 legge 3 giugno 1950, n. 392, dichiarato illegittimo con la sentenza n. 108 del 1962 della Corte costituzionale). Cfr.: 24/56 C.
Art. 7 Proroga dei contratti di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 6 Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione · Art. 1 Proroga dei contratti agrari di affitto dei fondi rustici, mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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4 versioni dal 1950
Confronto con la versione in vigore dal 23 dicembre 1962 al 22 dicembre 2008. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Il testo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e' sostituito dal seguente: "La competenza per tutte le controversie relative alla presente legge e agli altri provvedimenti legislativi di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, colonia parziaria e compartecipazione, comprese quelle per la risoluzione del contratto e il conseguente rilascio del fondo, e' attribuita alle Sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello, costituite ai sensi dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094, le quali, per le controversie relative a rapporti d'affitto, giudicheranno con l'intervento dei magistrati togati e di quattro esperti, nominati su designazione, in numero doppio, per due di essi, delle organizzazioni provinciali degli affittuari coltivatori diretti e per gli altri due, delle organizzazioni provinciali dei locatori a coltivatori diretti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1950-06-03;392~art1 · fonte del testo
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