Corte costituzionale

Sentenza n. 5/1963

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/02/1963 · relatore Costantino Mortati

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge

4 agosto 1948, n. 1094, sostituito dall'art. 1 della legge 25 giugno

1949, n. 353, e successivamente dall'art. 1 della legge 3 giugno 1950,

n. 392, promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1962 dalla Corte di

appello di Napoli - Sezione specializzata agraria nel - procedimento

civile vertente tra Costanzo Giuseppe e Scognamiglio Mario, iscritta al

n. 158 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 23 gennaio 1963 la relazione

del Giudice Costantino Mortati.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Nel corso del giudizio avanti alla Corte di appello di Napoli,

Sezione specializzata per le controversie in materia di proroga di

contratti agrari, promosso dall'affittuario Costanzo Giuseppe,

dichiarato decaduto dalla proroga di legge del contratto di affitto del

fondo di proprietà di Scognamiglio Mario con sentenza della Sezione

specializzata del Tribunale di Napoli del 6 ottobre 1961, la difesa

dell'appellante sollevava questione di illegittimità costituzionale

nei confronti dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094,

sostituito dall'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e

successivamnente dall'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392,

ritenendolo in contrasto con l'art. 102 della Costituzione, sia per la

prevalenza stabilita per le Sezioni specializzate del numero dei membri

rispetto ai magistrati ordinari, sia per la mancata determinazione dei

requisiti di idoneità riguardo a detti esperti, nonché con l'art.

108, secondo comma, per il difetto di predisposizioni normative atte a

garantire l'indipendenza di costoro.

La Sezione specializzata della Corte di appello, mentre con sua

ordinanza 19 luglio 1962 dichiarò non proponibile la prima censura, in

conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 76 del 30

dicembre 1961, che ebbe a ritenerla non fondata, sollevò invece

questione in ordine alle altre due, avendole ritenute non

manifestamente infondate e rilevanti al fine della decisione di merito,

e, sospendendo di deliberare, dispose la trasmissione degli atti del

giudizio a questa Corte.

L'ordinanza, debitamente notificata, è stata pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1962, n. 266.

Avanti alla Corte non si sono costituite le parti né è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, e pertanto, ai

sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la decisione della

causa viene presa in camera di consiglio. Considerato in diritto :

1. - Questa Corte, con sentenza n. 108 dell'11 dicembre 1962,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 dicembre 1962, n. 327,

pronunciando su ordinanza 28 luglio 1961 della Sezione specializzata

agraria per l'equo canone presso il Tribunale di Chieti, ha dichiarato

la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18 agosto

1948, n. 1140, disciplinante l'organizzazione delle Sezioni

specializzate agrarie presso i Tribunali per la decisione in unico

grado delle controversie aventi ad oggetto l'equità del canone,

perché in contrasto con gli artt. 102, secondo comma, e 108, secondo

comma, della Costituzione per difetto di ogni regolamentazione dei

requisiti di idoneità ed indipendenza dei cittadini chiamati a far

parte del collegio giudicante.

La sentenza stessa, in applicazione dell'art. 27 della legge 11

marzo 1953, n. 87, ha dichiarato altresì la illegittimità

costituzionale dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392

(sostitutivo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353),

riguardante le Sezioni specializzate agrarie in materia di proroga dei

contratti agrari e nei cui riguardi l'ordinanza del Tribunale di Chieti

aveva pure sollevato questione di costituzionalità. Ciò perché,

riproducendo l'articolo medesimo le stesse regole organizzative dettate

per le altre Sezioni competenti a statuire sulle controversie

nell'altra materia dell'equo canone, senza assicurare le garanzie di

capacità e di indipendenza dei membri esperti ed essendo perciò

incorso nello stesso vizio di incostituzionalità, per violazione degli

artt. 102 e 108, fatto valere a carico dell'art. 5 della legge 18

agosto 1948, n. 1140, non poteva non seguire la sorte di quest'ultimo,

salva rimanendo la parte del medesimo non riguardante la composizione

del collegio giudicante. Che pertanto essendo, per effetto di detta

sentenza, cessata, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione,

l'efficacia dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392 (e non già

393, come erroneamente è detto nell'ordinanza della Corte di appello

di Napoli), denunciato dall'ordinanza stessa, e non potendo in

conseguenza trovare applicazione dal giorno successivo alla

pubblicazione della sentenza stessa, rimane escluso che in ordine ad

esso si proceda a nuovo giudizio da parte della Corte. Sicché la

questione proposta - in conformità alla costante giurisprudenza - è

da dichiarare manifestamente infondata.

2. - L'ordinanza in esame solleva anche la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 1094 del 1948,

pur affermandone l'avvenuta sua sostituzione da parte dell'art. 1 della

legge 3 giugno 1950, n. 392. È evidente che, ove tale affermazione

fosse esatta, la norma di cui all'art. 7 sarebbe da considerare

travolta dalla dichiarazione d'illegittimità dell'art. 1 della legge

n. 392 del 1950. Si può in contrario osservare come, se è certo che

tale articolo (per testuale disposizione del suo primo comma) è

sostitutivo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353, non appare

ugualmente certo che una stessa integrale sostituzione esso abbia

effettuata dell'art. 7 della legge n. 1094 del 1948. Potrebbe, infatti,

sostenersi che l'art. 1 della legge n. 392 del 1950 (al pari dell'art.

2 della precedente legge n. 353 del 1949), nel demandare a Sezioni

specializzate di Tribunale e di Corte d'appello la cognizione di tutte

le controversie relative a qualsiasi provvedimento legislativo di

proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, di colonia parziaria e

di compartecipazione, presupponga il permanere in vigore dell'art. 7,

rinviando alla statuizione posta dallo stesso per la regolamentazione,

in via generale, della struttura di tali Sezioni specializzate, e

limitandosi ad integrare questa disciplina con lo stabilire nuove norme

per la designazione degli esperti relativamente ai contratti di affitto

ai quali viene estesa la proroga.

Pertanto, data la possibilità di attribuire autonoma forza

regolativa all'art. 7 della legge n. 1094 del 1948, pur dopo l'entrata

in vigore delle indicate leggi n. 353 del 1949 e n. 392 del 1950 ed

indipendentemente da queste, e dato che tale articolo, non assicurando

le garanzie di capacità e di indipendenza degli esperti, presenta le

medesime ragioni di contrasto con gli artt. 102 e 108 della

Costituzione, già fatto valere nella sentenza 11 dicembre 1962, n.

108, rispetto agli artt. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, e 1

della legge 3 giugno 1950, n. 392, appare necessario che la Corte

costituzionale, ora che anche tale disposizione è stata sottoposta al

suo giudizio, ne dichiari l'illegittimità costituzionale,

limitatamente alle parti del primo e secondo comma che riguardano la

disciplina concernente gli esperti componenti il collegio.

3. - Venendo meno per effetto della presente decisione, nonché

della indicata sentenza n. 108 del 1962, la possibilità

dell'intervento degli esperti per la composizione delle Sezioni

specializzate agrarie, deve per necessaria conseguenza dichiararsi la

illegittimità dell'art. 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353,

riguardante il procedimento di sostituzione degli esperti stessi quando

essi siano rimasti assenti per due udienze consecutive.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta infondatezza della questione sollevata con

l'ordinanza della Corte di appello di Napoli relativamente alla

illegittimità costituzionale dell'att. 1 della legge 3 giugno 1950, n.

392, per sopraggiunta inefficacia del medesimo, ai sensi della sentenza

11 dicembre 1962, n. 108;

b) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 7 della

legge 4 agosto 1948, n. 1094, nella parte del primo e secondo comma

riguardante la nomina degli esperti componenti le Sezioni specializzate

per le controversie in materia di proroga dei contratti agrari, e

conseguentemente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.

87. dell'art. 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO

MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE

BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO

MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI -

GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1963:5 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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