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[1]Costruzione della linea pel doppio binario
[2]Come e' detto all'articolo 1 precedente, la linea viene per ora costruita completa ed armata ad un binario; ma la Societa' Mediterranea sub-concessionaria si obbliga di portarla e doppio binario, quando il prodotto lordo chilometrico annuo della linea raggiunga le lire cinquantamila a chilometro.
[3]In ordine a tale scopo si eseguiranno fin d'ora i lavori seguenti: 1° le espropriazioni per la sede a doppio binario;
[4]2° la costruzione delle gallerie a doppio binario;
[5]3° l'esecuzione di tutte le opere d'arte speciali con fondadazioni sufficientemente ampie per potere con facilita' costruirvi a suo tempo la parte di manufatto necessaria all'insediamento del secondo binario. Nelle localita' in cui tali manufatti attraversano corsi d'acqua, le murature pel secondo binario si costruiranno fino ad un'altezza non minore di quella delle piene ordinarie;
[6]4° L'esecuzione dei muri di sostegno a tale distanza dall'asse del primo binario da permettere poi la costruzione del secondo binario;
[7]5° l'ubicazione delle case cantoniere a tale distanza dall'asse del primo binario da permettere poi la costruzione del secondo binario.
[8]------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
