Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Varianti
[2]La Societa' Mediterranea sub-concessionaria potra' proporre al Governo, dandone contemporaneamente partecipazione alla concessionaria provincia di Milano, varianti di esecuzione al progetto approvato, ferme restando le modalita' di costruzione come sopra stabilite all'articolo 5, sulle quali il Governo, sentito il Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, pronunciera' in via definitiva.
[3]La proposta e l'esame di queste varianti non arresteranno la decorrenza del termine stabilito all'articolo 2 precedente, a condizione pero' che il Governo comunichi alla Societa' sub-concessionaria le proprie decisioni su tali varianti, entro il termine di due mesi dalla proposta.
[4]------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
