Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Modalita' degli espropri
[2]Per l'espropriazione dei terreni occorrenti alla costruzione della linea formante oggetto della presente Convenzione, la Societa' potra' richiedere ai prefetti e questi emetteranno i decreti d'urgenza, di cui agli articoli 71, 72, 73 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'occupazione immediata dei terreni, come e' stabilito dalla legge che approva la presente Convenzione.
[3]------------- Nota redazionale Il presente articolo e' stato introdotto dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 3/01/1902, n. 2 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 31 dicembre 1901 al 16 dicembre 2009
