Art. 7
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[1]La pena dalla Legge inflitta al contribuente che senza legittima e giustificata causa non si presenti personalmente o per mezzo d'un suo mandatario, nel termine assegnatogli dall'avviso, all'Agente o alle Commissioni, e' dalle lire 5 a 200 ridotta a lire 5 a 50.
[2]A pena uguale va soggetto il contribuente che nega ad alcuno dei membri delle Commissioni, all'Agente, o ad un suo rappresentante la visita dei luoghi e la esibizione dei titoli, e, quanto alle Societa' anonime o in accomandita per azioni, dei libri d'amministrazione secondo l'obbligo della Legge d'imposta.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193
1Il Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che sono condonate le pene pecunarie stabilite dall'articolo 7 della legge 23 giugno 1873 n. 1444.
Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 465
2Il Regio Decreto 24 ottobre 1896, n. 465 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto per contravvenzione all'art. 7 della legge 23 giugno 1873 n. 1444 (serie 2ª) relativa alle omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette".
Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 44
4Il Regio Decreto 3 marzo 1898, n. 44 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "E' concessa amnistia per le seguenti contravvenzioni commesse fino al giorno della pubblicazione del presente decreto: [...] e) per le contravvenzioni all'art. 7 della legge 23 giugno 1873 n. 1444 (serie 3ª) relativa alle omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette".
Regio Decreto 11 giugno 1899, n. 208
6Il Regio Decreto 11 giugno 1899, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera e)) che "Sono condonate le pene pecuniarie incorse e non pagate alla pubblicazione del presente decreto: [...] e) per le contravvenzioni all'articolo 7 della legge 23 giugno 1873, n. 1444 (serie 3ª), relativa alle omesse o inesatte dichiarazioni delle imposte dirette".
Testo in vigore dal 28 giugno 1899 al 26 novembre 1900
